Art. 3.
(Istituzione del libretto degli interventi di manutenzione).

      1. È istituito il libretto degli interventi di manutenzione dell'edificio in cui devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione sugli impianti idrici e di climatizzazione. Il libretto è vidimato dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio e riporta gli interventi di manutenzione ordinaria programmata finalizzata a prevenire la contaminazione da legionella attuata dalle strutture di cui al comma 2 dell'articolo 1 ed effettuata ogni sei mesi. Il libretto riporta, altresì, gli interventi di carattere straordinario prescritti al medesimo fine dalla ASL competente.
      2. Ogni regione può, comunque, stabilire scadenze inferiori ai sei mesi previsti dal comma 1, per l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata per le strutture ritenute a maggiore rischio.